Se il trasferimento della casa familiare, o di una quota di essa, viene fatto in adempimento (ovvero al posto) dell’obbligo di mantenimento, in fase di separazione o divorzio, c’è la completa esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo.
Attenzione: se però, anche negli ambiti sopra descritti, viene corrisposto un prezzo, il trasferimento viene tassato come ordinaria compravendita, senza alcuna esenzione.