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Cassazione, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15613, sez. II civile

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Cassazione, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15613, sez. II civile

CONDOMINIO – Assemblea – Area comune – Parcheggio – Riassegnazione posti auto – Delibera – Unanimità – Criteri – Legittimità – Difforme.

Principio ulteriormente chiarito dalla cassazione: l’assemblea condominiale, con le maggioranze che le sono proprie può decidere in merito all’utilizzo delle cose comuni, ma non può incidere sui diritti dei singoli condo,ini. Nel caso di specie si tratta di posti auto; il tutto sempre nell’ottica della parità di trattamento. Un condomino non può essere preferito ad altri.
E’ consentito all’assemblea, nell’ambito del potere di regolamentazione dell’uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dall’art. 1136 c.c., comma 2, individuare all’interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse.
La regolamentazione dell’uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell’unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’art. 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.
La delibera non può invece validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini.
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Cassazione, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15613, sez. II civile

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