Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14531, sez. II civile
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI – SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) – Oneri condominiali – Solidarietà tra alienante e acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. – Limiti temporali – Regresso nei rapporti interni – Pagamento dell’acquirente di oneri anteriori al biennio ex art. 63 disp. att. c.c. – Notificazione dell’alienante di atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio – Inoperatività del regresso dell’acquirente “solvens” nei confronti dell’alienante – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
L’acquirente risponde al condominio per le spese pregresse e non saldate relative ai due anni precedenti, ma può ben domandare al suo venditore di restituirgli quanto pagato dall’acquirente. L’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell’acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall’alienante, limitata al biennio antecedente all’acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l’acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell’acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell’alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio.
Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14531, sez. II civile
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