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Cassazione, ordinanza 25 giugno 2022, n. 2218, sez. I civile

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Cassazione, ordinanza 25 giugno 2022, n. 2218, sez. I civile

FALLIMENTO – “Eventus damni” – Oggetto – Lesione della “par condicio creditorum” – Prova – Necessità – Esclusione – Presunzione legale assoluta – Configurabilità – Utilizzazione del prezzo ricavato dalla vendita per il pagamento di un creditore privilegiato – Irrilevanza – Fondamento

Per la corte di cassazione la revocatoria fallimentare può essere esercitata alla sola condizione che il curatore dimostri che il fallito fosse a conoscenza del proprio stato di insolvenza, mentre non è necessario provare la lesione della parità di trattamento dei creditori, poiché questa è insita nel fatto stesso di aver fatto uscire il bene dal patrimonio aggredibile dai creditori.
Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, legge fallimentare, l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull’immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

 

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Cassazione, ordinanza 25 giugno 2022, n. 2218, sez. I civile

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