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Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461, sez. II civile

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461, sez. II civile

Ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni testamentarie lesive – Tassatività e inderogabilità.

Alcune categorie di chiamati all’eredità, in relazione al rapporto di parentela avuto con il defunto, hanno il diritto alla cosiddetta quota di legittima e, qualora esso venga leso o del tutto pretermettermesso, hanno diritto ad ottenerlo grazie alla cosiddetta azione di riduzione; per fare ciò occorrerà capire esattamente quanto spetta loro attraverso un’operazione giuridico-matematica definita “riunione fittizia”: relictum (ciò che ha lasciato il defunto), meno debiti, più donatum (quanto è stato donato in vita dal defunto).
Con questa ordinanza la corte di cassazione spiega in maniera chiara e netta, le modalità da seguire per il calcolo della quota di legittima.
La ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l’imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell’azione di riduzione. In questo senso, qualsiasi documento, il quale sia idoneo a dare la prova dell’esistenza di beni ulteriori, da comprendere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., è indispensabile per definizione.
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2).

Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma “cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559).
Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie.
L’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile: non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555,558 e 559 c.c..
Per effetto di quanto fin qui spiegato:
1 – il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie;
2 – il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione.

 

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461, sez. II civile

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