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Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2364, sez. V

Cassazione-ordinanza-24-gennaio-2024_pertinenza

Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2364, sez. V

Importanti ordinanze della Corte di Cassazione che, per l’ennesima volta, ribadisce il fatto che il significato di pertinenza in senso fiscale è lo stesso di quello fiscale. Partendo da questo assunto, poi, la Corte evidenzia che – in ambito agevolazioni “prima casa” – per tutte le pertinenze, e non solo quelle elencate dalla legge, si può applicare l’aliquota prima casa. La suprema corte si è occupata, nei casi in esame, di un acquisto di unità abitativa e terreno adibito a giardino e di un’unità abitativa e aree annesse (spiaggia privata e campo da tennis). Per la Corte il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, mentre nulla centra la qualificazione catastale dell’area. In altri termini, tutte le pertinenze e non solo quelle elencate (C2, C6 e C7). La norma non comprende, pertanto, una elencazione esclusiva. (Cass. 3148-2015; Cass. 22561-2021; Cass., 6316/2022; vedi inoltre Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, e, nello stesso senso, anche Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12226).

 

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Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2364, sez. V

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