CONDOMINIO E COMUNIONE
Cassazione, ordinanza, 23 maggio 2024, n. 14377, sez. II civile
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE)
Regolamento di condominio – Divieti e limiti alle proprietà esclusive – Interpretazione estensiva – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. Questa ordinanza, in maniera corretta, ad avviso di chi scrive, evidenzia come un regolamento di carattere pur contrattuale, debba essere interpretato in maniera rigorosa, sin anche restrittiva, nel caso in cui vada a disciplinare i gli aspetti delle proprietà individuali dei singoli condomini. Nella specie, come evidenziato dal redattore della massima, è stato escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio, potesse trarsi l’esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva. Un‘interpretazione estensiva avrebbe, di fatto, vietato ogni tipo di modifica alle unità immobiliari private.

regolamento di condominio – limiti
Cassazione, ordinanza, 23 maggio 2024, n. 14377, sez. II civile
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