Leggi, News

Cassazione, ordinanza, 10 giugno 2024, n. 16052, sez. I civile

amministrazione-di-sostegno-1

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Cassazione, ordinanza, 10 giugno 2024, n. 16052, sez. I civile

CAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL’INCAPACE LEGALE – IN GENERE Amministrazione di sostegno – Applicabilità dell’art. 1722 c.c. – Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare – Fondamento.

Per comprendere questa ordinanza si deve prima sapere che, con il provvedimento di apertura dell’Amministratore di sostegno, non viene stabilita tout court l’incapacità di intendere e volere del soggetto beneficiato; il Giudice Tutelare la può prevedere per alcuni titoli di atti, od anche per nulla. L’Amministratore di sostegno, infatti, può essere nominato anche solo per aiutare il beneficiario ad affrontare deficit fisici, non per forza cognitivi.
La Corte, con questa ordinanza, si occupa della fattispecie della sorte della procura rilasciata dal beneficiato prima dell’apertura dell’amministrazione di sostegno ed afferma che, in tema di amministrazione di sostegno, la procura con cui il beneficiario, prima della nomina dell’amministratore, abbia conferito a quest’ultimo o a un terzo poteri di rappresentanza diviene inefficace ex art. 1722 c.c., con riguardo ai soli atti rispetto ai quali il giudice tutelare abbia esteso le restrizioni e le decadenze stabilite dalla legge per l’interdetto e l’inabilitato, in quanto lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento e nella misura in cui si limita la capacità di agire del mandante.
Per tutti gli atti per i quali non vi sia stata declaratoria di incapacità del beneficiato, la procura rimane efficace.
10 giugno 2024 n.16052

Cassazione ordinanza 10 giugno 2024 n.16052

Cassazione, ordinanza, 10 giugno 2024, n. 16052, sez. I civile

Se necessiti di maggiori informazioni sull’argomento CAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL’INCAPACE LEGALE – IN GENERE Amministrazione di sostegno – Applicabilità dell’art. 1722 c.c. – Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare – Fondamento puoi contattare lo Studio Notarile del Notaio Gabriele Naddeo al numero Tel. 011.9975970.

Puoi richiedere informazioni sull’argomento anche via email notaio@notaionaddeo.it o tramite il form di contatto. Lasciando i tuoi dati potrai essere ricontattato dal notaio.

E’ possibile seguire il notaio anche sui Social

Per ricevere aggiornamenti ecco i link  del  notaio Naddeo sui social:

Facebook
Instagram
Youtube
Linkedin

 

Ha usufruito dei nostri servizi per l’argomento CAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL’INCAPACE LEGALE – IN GENERE Amministrazione di sostegno – Applicabilità dell’art. 1722 c.c. – Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare – Fondamento?

Se ha avuto modo di usufruire dei servizi dello studio notarile Naddeo in merito all’argomento CAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL’INCAPACE LEGALE – IN GENERE Amministrazione di sostegno – Applicabilità dell’art. 1722 c.c. – Ai soli atti espressamente indicati dal giudice tutelare – Fondamento o ha usufruito di altri servizi notarili, saremmo lieti se ci lasciasse una recensione sul nostro operato. La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo, scrivendo una valutazione ci aiuterà a migliorarlo per perseguirlo.

Può lasciare una recensione su Google o sui social:
SCHEDA GOOGLE
SOCIAL
Back to list

Related Posts