Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile
PROPRIETÀ – LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ – RAPPORTI DI VICINATO – MURO – MURO DI CINTA – IN GENERE – Requisiti essenziali – Fondi a dislivello – Dislivello naturale – Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale – Costruzione – Configurabilità – Esclusione – Ragioni.
La corte di cassazione con questa ordinanza precisa che in materia di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore.
La natura intrinseca del muro di contenimento lo esclude dalla definizione e qualificazione di costruzione, indipendentemente da qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; ciò anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata. In tali casi, pertanto, secondo la corte di cassazione non si è soggetti alla normativa propria delle distanze legali.

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile
Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile
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