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Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

PROPRIETÀ – LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ – RAPPORTI DI VICINATO – MURO – MURO DI CINTA – IN GENERE – Requisiti essenziali – Fondi a dislivello – Dislivello naturale – Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale – Costruzione – Configurabilità – Esclusione – Ragioni.

La corte di cassazione con questa ordinanza precisa che in materia di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore.

La natura intrinseca del muro di contenimento lo esclude dalla definizione e qualificazione di costruzione, indipendentemente da qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; ciò anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata. In tali casi, pertanto, secondo la corte di cassazione non si è soggetti alla normativa propria delle distanze legali.

 

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile

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