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Cassazione, sentenza 9 agosto 2022, n. 24526, sez. II civile

REGOLAMENTO-DI-CONDOMINIO

Condominio
Cassazione, sentenza 9 agosto 2022, n. 24526, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – CONTRATTUALE – Regolamento contrattuale – Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso – Natura del vincolo – Servitù reciproche – Sussistenza – Condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa – Trascrizione immobiliare.
In un regolamento di condominio possono essere contenute delle clausole che limitano alcune prerogative dei proprietari: si deve trattare di regolamenti predisposti o dall’originario unico proprietario prima che venda, o dall’unanimità dei condomini; in secondo luogo, la Cassazione identifica tali clausole con delle servitù. A tali riguardo afferma la corte che, affinchè possano essere fatte valere verso tutti, devono essere trascritte. Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell’opponibilità “ultra partes”, alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c..

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – CONTRATTUALE – Regolamento contrattuale – Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive – Riproduzione all’interno dell’atto di acquisto della proprietà individuale – Necessità – Fondamento.
La corte di cassazione afferma un principio interessante: le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una “relatio perfecta” attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all’interno dell’atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso. Non sarà sufficiente, nella vendita, richiamare il regolamento, ma bisognerà riportare testualmente la clausola nell’atto.

 

 

 

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REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 9 agosto 2022, n. 24526, sez. II civile

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