Cassazione, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18508, sez. V
Imposta di registro – contratto a favore di terzo – regime agevolato – requisiti soggettivi – coobbligazione
Nel contratto a favore del terzo uno dei contraenti conviene con l’altro che gli effetti del contratto, anziché in proprio favore, si esplichino in favore di un terzo. Ciò può avvenire anche nelle compravendite immobiliari: la caratteristica di questo istituto è che il terzo non diventa parte del contratto e beneficia degli effetti del medesimo per il solo accordo intervenuto tra i contraenti originari. La corte, con questa ordinanza, affronta anche l’aspetto fiscale: se il terzo non interviene all’atto, non è nemmeno tenuto a pagare le imposte. In ragione dell’effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema del contratto a favore di terzo nella sua configurazione normale, l’acquisto del terzo è automatico effetto del contratto di vendita e non deriva dalla deviazione dell’effetto dallo stipulante al terzo. Ne consegue, ai fini dell’imposta di registro, che quando il regime della tassazione dipende da un requisito soggettivo dell’acquirente occorre fare riferimento al terzo. Il terzo beneficiato, non essendo parte in senso formale del contratto con clausola a suo favore, non è tenuto a richiedere la registrazione (art. 10 T.U.R.) e non è obbligato “solidalmente” alle parti al pagamento dell’imposta. Egli, tuttavia, assume la veste di obbligato come uno dei “soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione”, o se intervenga esprimendo nell’atto stesso l’accettazione ovvero inserendo nell’atto altra convenzione che anticipi l’accettazione, diviene parte in senso sostanziale dell’atto e soggetto passivo.

Cassazione-ordinanza-28-giugno-2023-n-18508
Cassazione, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18508, sez. V
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