Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2024, n. 2313, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2334, sez. V
Atto di conferimento di immobile in trust – Imposta sulle successioni e donazioni – Neutralità.
Recenti, importanti e ripetute ordinanze della Suprema Corte in materia di trust, con le quali viene ribadito l’ormai granitico orientamento in virtù del quale le imposte in ambito di dotazione del trust, sono fisse. Va, peraltro, evidenziato che la stessa Agenzia delle Entrate, con una circolare piuttosto recente, ha accolto questo orientamento. Secondo l’interpretazione più recente e consolidata della Corte di Cassazione, in tema di trust, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi; il trustee è, di fatto, un amministratore ed è tenuto soltanto ad amministrare ed a custodire i beni assegnati, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust: l’atto di dotazione del trust, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (in termini: Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., Sez. 5, 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, nn. 27666 e 27668; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28400 e numerose altre). La Corte precisa che, né l’istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza; in questi casi, l’imposta sulle successioni e donazioni, è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass., Sez. 5, 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30119).

Cassazione ordinanza 23_24 gennaio 2024_trust
Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2024, n. 2313, sez. V
Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2334, sez. V
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