Nostro padre, scomparso l’estate scorsa, aveva donato una proprietà immobiliare a una persona estranea ai vincoli familiari.
Noi eredi possiamo rivendicare la proprietà dell’immobile?
Prima di rispondere al lettore, si deve in primo luogo conoscere il rapporto di parentela che lega gli eredi al defunto; il lettore è un figlio e, per come pone la domanda, non è l’unico.
Immaginando che la madre sia ancora viva, tracciamo il perimetro degli eredi ed identifichiamoli con la moglie e almeno due figli.
Costoro sono i chiamati all’eredità (ossia coloro che possono accettare l’eredità) e, inoltre, sono legittimari, dunque è a loro riservata una quota minima di eredità: nel caso di specie, un quarto alla madre e un mezzo ai figli, mentre il quarto residuo andrà a comporre la cosiddetta “quota disponibile”, ossia quella di cui il defunto può per l’appunto disporre come ritiene.
Il lettore dovrà poi procedere a calcolare il valore della proprietà donata; se essa supera il valore della quota disponibile, potrà agire, in mancanza no.
Come si effettua il calcolo? Si fa una valutazione (se del caso aiutati da un tecnico, ad esempio un geometra), dei beni lasciati da defunto, da questo valore si sottraggono i debiti e, in ultimo, si aggiunge il valore dei beni donati: questa operazione viene definita “riunione fittizia” (relictum – debiti + donatum).
Fatta la somma si calcolano le quote; è importante sottolineare che i valori vanno riferiti al momento dell’apertura della successione, ossia il giorno della morte del de cuius.
Facciamo un esempio: Tizio, sposato con due figli, muore e lascia tre case e un conto corrente, del valore complessivo di 500.000 euro; non vi sono debiti e in vita ha donato ad un amico una villa del valore di euro 300.000. L’operazione da fare sarà 500.000 – 0 + 300.000 = 800.000; gli eredi di Tizio avranno rispettivamente diritto, come quota minima, la moglie a 200.000 euro e i figli a 400.000, in parti uguali (quindi 200.000 cadauno), per un totale di euro 600.000; quanto lasciato da Tizio non è sufficiente e, pertanto, i suoi eredi potranno impugnare la donazione.
L’impugnazione avviene attraverso un giudizio civile che si chiama “azione di riduzione”, poiché finalizzato a ridurre il valore di quanto donato; una volta esperita vittoriosamente tale azione, si potrà agire in restituzione, ossia far rientrare nella massa il bene, quand’anche esso sia nel frattempo stato alienato dal donatario.
Da questo punto in poi, vi sono molteplici scenari in cui si potrebbe sviluppare la vicenda, che qui sarebbe troppo lungo – e probabilmente in parte superfluo – affrontare.
Ciò poiché, all’orizzonte vi è una novità normativa, altamente probabile: nella seduta del giorno 8 ottobre 2025, l’Assemblea del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge S.1184 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese“, approvando una radicale modifica della disciplina dell’azione di restituzione degli immobili donati nei confronti dei terzi acquirenti. L’articolo 563 c.c., nella sua formulazione attuale, consente al legittimario leso nella propria quota di riserva di agire in restituzione non solo contro il donatario, ma anche contro i terzi acquirenti che abbiano successivamente acquistato l’immobile dal beneficiario della donazione.
Questa azione è esercitabile entro il termine di prescrizione di venti anni dalla trascrizione donazione.
Ai sensi poi dell’art. 561 cod. civ., i beni oggetto di vittoriosa azione di restituzione, sono liberi da ogni peso o ipoteca iscritti con il consenso del donatario o suoi aventi causa: esempio costante si ha quando il donatario vende ad acquirente che deve fare mutuo per poter comprare.
Il rischio di una sopravvenuta inefficacia dell’ipoteca inibisce le banche dal concedere finanziamenti a garantirsi con beni di provenienza donati, prima dello spirare di tali termini (ovvero, laddove possibile, della rinuncia all’azione di restituzione da parte di legittimari lesi o pretermessi).
Ecco le novità: L’articolo 44 del testo approvato ieri del ddl S.1184 apporta modifiche coordinate a cinque disposizioni del codice civile (artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690), eliminando, tra l’altro, l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dal donatario e sostituendola con un sistema di compensazione economica. Sarà interessante analizzare le novità, una volta che – se – saranno definitivamente approvate.

Impugnare la donazione a una persona estranea ai vincoli familiari
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