Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1897, sez. I civile
RESPONSABILITÀ CIVILE – REVOCATORIA ORDINARIA – Contratto di compravendita – Immobile abusivo – Nullità – Non sussiste.
Con questo interessante ordinanza la corte di cassazione riassume tre aspetti fondamentali nell’ambito della validità di un contratto di trasferimento immobiliare: il primo relativo alla regolarità urbanistica, il secondo riguardante la conformità catastale ed il terzo inerente l’agibilità/abitabilità dei fabbricati.
La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001 e dalla L. n. 47 del 1985, va ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, sicché deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell’immobile.
Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile oggetto dell’atto traslativo, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
La dichiarazione richiesta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14 – per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane – riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, in quanto essi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell’atto.
La vendita di un immobile privo della licenza di abitabilità, non è nulla per illeceità dell’oggetto, non essendovi alcuna norma che preveda l’obbligo del preventivo rilascio del predetto certificato, ma è solo risolubile se il venditore abbia assunto, anche implicitamente, l’obbligo di curare il rilascio della licenza, a meno che, essendo dimostrato che l’immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l’uso che gli è proprio e che la licenza possa essere agevolmente ottenuta, il giudice non ritenga di scarsa importanza l’inadempimento.

Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1897, sez. I civile
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