Prestito in cambio della casa
Prestito in cambio della casa. Ho bisogno di un prestito.
Un amico si è offerto di darmi il denaro di cui ho bisogno, facendolo figurare come prezzo della vendita di casa mia, con il patto che, se riesco a ridargli i soldi, mi ritrasferisce la casa.
È valido questo accordo?
Un amico si è offerto di darmi il denaro di cui ho bisogno, facendolo figurare come prezzo della vendita di casa mia, con il patto che, se riesco a ridargli i soldi, mi ritrasferisce la casa.
È valido questo accordo?
Non in questi termini e soprattutto se il denaro di cui ha bisogno il lettore è inferiore a quello che potrebbe essere il vero prezzo di mercato di casa sua.
Si tratterebbe, infatti, di un patto commissorio, vietato per legge, perchè, come evidente, mette in una posizione di forte svantaggio il soggetto debole, ossia chi ha bisogno del prestito.
Sul punto la Cassazione è costante e, da ultimo, si è pronunciata con l’ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4514, sez. I civile: la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c..Di recente, il legislatore ha introdotto, nel sistema dei finanziamenti bancari, la possibilità di pattuire il cosiddetto patto marciano. La banca presta il denaro a Tizio, con l’intesa che se Tizio non riesce a restituire il denaro, la banca potrà vendere la casa sul libero mercato; se la banca ricaverà un prezzo più alto del debito, darà la differenza a Tizio. Quest’ultimo aspetto è quello che differenzia le due situazioni.
Si tratterebbe, infatti, di un patto commissorio, vietato per legge, perchè, come evidente, mette in una posizione di forte svantaggio il soggetto debole, ossia chi ha bisogno del prestito.
Sul punto la Cassazione è costante e, da ultimo, si è pronunciata con l’ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4514, sez. I civile: la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c..Di recente, il legislatore ha introdotto, nel sistema dei finanziamenti bancari, la possibilità di pattuire il cosiddetto patto marciano. La banca presta il denaro a Tizio, con l’intesa che se Tizio non riesce a restituire il denaro, la banca potrà vendere la casa sul libero mercato; se la banca ricaverà un prezzo più alto del debito, darà la differenza a Tizio. Quest’ultimo aspetto è quello che differenzia le due situazioni.
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