Servitù di passaggio o altro: Cassazione, sentenza 4 settembre 2020, n. 18465, sez. II civile
Affinché si possa parlare di servitù, ciò che conta non sono le formule, ma il tenore del contratto.
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale (di passaggio o altro) non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
Servitù di passaggio o altro: Cassazione, sentenza 4 settembre 2020, n. 18465, sez. II civile
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