Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V
Imposta di registro – Divisione – Reciproca cessione di quota da un coerede ad un altro – Variazione di tipo meramente soggettivo – Esclusione masse plurime.
La Corte, con questa ordinanza, declara un principio di diritto molto importante, nell’ottica della tassazione dello scioglimento della comunione ereditaria.
Quando, infatti, due o più soggetti hanno beni in comune, ma con provenienze diverse, lo scioglimento della comunione avverrà, per previsione normativa (e qualora ne ricorrano i presupposti di volontà delle parti), con un atto che verrà tassato come permuta e non come divisione, poiché si sarà in presenza delle cosiddette “masse plurime”, ossia masse provenienti da diversi titoli.
Nel caso, però, in cui un coerede ceda parte della propria quota ad un altro coerede, pur essendovi una provenienza plurima, non avendo determinato in sé alcuna alterazione dell’oggetto della comunione, ma rappresentato una variazione di tipo meramente soggettivo, non si è in presenza di masse plurime, per cui può essere applicato il principio di diritto, già affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 27075 del 2014) secondo cui, in tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 34, comma 4, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda, al che consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo.
Essendo, pertanto, inalterato l’oggetto della comunione, fiscalmente, questa va considerata pur sempre unica e di origine successoria. Non sussistono, dunque, plurime comunioni, vantando ciascun compartecipe, sulla totalità dei beni, in virtù dell’ultimo dell’art. 34 cit., un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, e non tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati, operazione quest’ultima che implicherebbe, invece, necessariamente, la presenza di transazioni, che possono tradursi, a seconda dei casi, in permute (quando la proprietà corrisponde in ogni caso al pro quota del singolo) o compravendite (quando il passaggio genera al condividente una plusvalenza ovvero una porzione eccedente la parte di diritto

Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V
Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V
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