Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24819, sez. II civile
OBBLIGAZIONI IN GENERE – OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE – IN GENERE NOZIONE – OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE – DISTINZIONE.
Non necessariamente, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto, una delle parti è obbligata ad eseguire univocamente una prestazione: il codice civile prevede, infatti, delle figure giuridiche in virtù delle quali un soggetto possa liberarsi dalla propria obbligazione attraverso l’esecuzione di più prestazioni, alternativamente tra loro.
A volte vi è una prestazione principale che può essere sostituita da una secondaria, a volte vi sono due prestazioni principali che possono essere alternativamente eseguite per estinguere l’obbligazione.
Con questa sentenza, la corte di cassazione evidenzia un principio, che in realtà risulta evidente dalla lettura del codice civile, e pone ulteriormente chiarezza sulla differenza tra le due fattispecie di obbligazione alternativa ed obbligazione facoltativa: la prima presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.

Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24819, sez. II civile
Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24819, sez. II civile
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