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Cassazione, sentenza, 11 aprile 2025, n. 9529, sez. II civile

Cassazione, sentenza, 11 aprile 2025, n. 9529, sez. II civile

Cassazione, sentenza, 11 aprile 2025, n. 9529, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO – RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE – IMPUTABILITÀ DELL’INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO – TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI ESSENZIALITA’DEL TERMINE-ACCERTAMENTO- CRITERI- DESUMIBILITA’ della sola espressione “entro e non oltre” – ESCLUSIONE- FATTISPECIE.

La corte di cassazione torna sull’argomento inerente il termine per sottoscrivere il contratto di compravendita: spesso e volentieri viene indicato nel cosiddetto compromesso (ossia il contratto preliminare) ma quasi mai viene qualificato come essenziale, oppure quasi mai vengono introdotti nel compromesso degli elementi che possano far ritenere come essenziale il termine per procedere alla compravendita.

In questi casi si parla di termine ordinatorio che, pertanto, può essere disatteso; al contrario, quando il termine è definito essenziale o vi siano degli elementi che inducono a ritenerlo tale, questo viene definito perentorio.

Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.

Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l’inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti – che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva – evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l’utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).

 

Cassazione, sentenza, 11 aprile 2025, n. 9529, sez. II civile

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