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Cassazione, ordinanza 21 giugno 2025, n. 16643, sez. V

Cassazione, ordinanza 21 giugno 2025, n. 16643, sez. V

Cassazione, ordinanza 21 giugno 2025, n. 16643, sez. V

IvaAgevolazioni “prima casa”Riclassificazione dell’immobile oggetto di vendita da A/2 a A/1Irrogazione sanzioneEsclusa.

Nel caso di specie, a venire in evidenza sono due circostanze salienti: 1. la collocazione cronologica del rogito d’acquisto del bene del 2017; 2. la riclassificazione postuma, l’anno dopo, nel 2018, del bene oggetto della compravendita, cui, su segnalazione del Comune (…) veniva assegnata la categoria catastale A1 in luogo della categoria A2.

In buona sostanza, al momento del rogito era palese l’ancoraggio dell’identità catastale del bene alla categoria A2.

Da ciò discende di per sé che il mendacio o l’infedeltà costituenti il fondamento della sanzione, come stabilito dal combinato disposto del n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e della nota II -bis, comma 4, all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non ha potuto realizzarsi.

Ed infatti al tempo del rogito il contribuente ha dichiarato l’effettiva categoria che in allora contrassegnava il bene acquistato.

Per la Corte di Cassazione la dichiarazione fiscale non può che fotografare la situazione attuale al momento dell’atto.

Ancorché esistesse una denuncia di nuovo accatastamento, da parte del proprietario, del 2014, e ancorché la situazione catastale fosse sub judice pure al momento del rogito notarile del 2017, tali circostanze né giustificavano una dichiarazione differente da quella imposta all’attualità dall’accatastamento ancora in essere, né implicavano in capo al contribuente – in difetto di previsioni normative che le prevedano – specifiche responsabilità o incombenze mirate a sterilizzare le conseguenze di quella che in allora si palesava alla stregua di mera ed incerta evenienza: l’attribuzione di una diversa categoria catastale con decorrenzaex tunc dalla denuncia di nuovo accatastamento del 2014.

Aver dichiarato, in definitiva, la condizione catastale sussistente al momento del rogito costituiva la sola condotta in quel frangente esigibile, pur a fronte di una precedente domanda di riclassificazione dell’immobile a cura del proprietario.

 

Cassazione, ordinanza 21 giugno 2025, n. 16643, sez. V

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