Cassazione, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21612, sez. II civile
DIRITTI REALI – COMUNIONE – Scioglimento – Immobili – Non comoda divisibilità – Conguagli – Elevata misura – Sussiste.
Con l’ordinanza in esame, la corte di cassazione entra in maniera decisa su un argomento molto dibattuto: può un comproprietario usucapire la quota degli altri comproprietari? Si discute in merito a questo in quanto, affinché ci sia l’usucapione, è necessario il cosiddetto animus possidendi, ossia la convinzione di essere effettivamente proprietario, mentre in un caso di comproprietà – in questa fattispecie derivante da eredità – secondo alcuni interpreti diventa impossibile avere tale animo. La corte, invece, afferma l’assoluta possibilità di usucapire le quote degli altri comproprietari, purché i vent’anni necessari per il perfezionamento dell’usucapione siano decorsi prima dell’atto di divisione. Afferma, infatti, che il coerede può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell’asse con gli altri comunisti.

DIRITTI REALI – COMUNIONE – Scioglimento – Immobili – Non comoda divisibilità – Conguagli – Elevata misura – Sussiste.
Cassazione, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21612, sez. II civile
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