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Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2022 n. 6316, sez. VI

imposta prima casa

Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2022 n. 6316, sez. VI

5 Imposta di registro – agevolazione c.d. “prima casa” – pertinenze

La tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro (tur), ossia il d.p.r. 131/1986, è quella che di fatto disciplina le aliquote di riferimento delle tasse che si pagano per gli atti immobiliari e non. In particolare, per quanto concerne le compravendite di immobili ad uso abitativo con le agevolazioni prima casa, la tariffa elenca tre categorie di pertinenze: C/2 (depositi, cantine, soffitte), C/6 (autorimesse, posti auto), C/7 (tettoie). In merito è pacifico, nella prassi, che solo queste categorie di pertinenze possano godere delle agevolazioni prima casa, ossia del pagamento di un’imposta ridotta: con l’ordinanza in commento, al contrario, la corte di cassazione sembra optare per un’interpretazione diametralmente opposta.

Si afferma, infatti, che in tema di applicazione dell’agevolazione prima casa alle pertinenze, l’elenco di cui alla Tariffa allegata al TUR non limita il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore, laddove afferma: “sono ricomprese tra le pertinenze… “, evidenzia con chiarezza che per le unità immobiliari di cui categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell’agevolazione. La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva (come invece ritiene l’Amministrazione finanziaria), in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (art. 817 c.c.) del “bene principale”, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l’obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all’altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l’uno all’altro).

 

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Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2022 n. 6316, sez. VI

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