Cassazione, ordinanza 10 aprile 2017, n. 9227, sez. VI – 2 civile – PARTI COMUNI – Attribuzione della proprietà esclusiva del lastrico solare – Per testamento – In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che siano destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso: ciò sempre che il contrario non risulti dal titolo, come ad esempio, da un testamento, ove questo riporti una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di tali parti e di escluderne gli altri.
PARTI COMUNI IN CONDOMINIO E DIVERSA DETERMINAZIONE DEL TITOLO

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Ott