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Cassazione, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199, sez. II civile

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Cassazione, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199, sez. II civile

CONDOMINIO – Delibera condominiale – Lavori straordinari – Vendita dell’immobile dopo l’approvazione della delibera – Obbligo del venditore di pagare i lavori – Sussistenza – Accollo da parte del compratore – Prova per testimoni – Ammissibilità.

Bisogna prestare molta attenzione, in caso di acquisto di immobile condominiale, ad eventuali lavori straordinari condominiali deliberati prima della compravendita. Le spese relative a questi lavori, infatti, nel rapporto tra venditore e acquirente – salvo patto contrario – rimangono in capo al primo, se deliberati prima della vendita.
Nei rapporti tra condomini e condominio, invece, il proprietario originario è tenuto al pagamento, così come il nuovo proprietario per gli ultimi due anni. Questa è la distinzione ribadita dalla Cassazione: in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di tale delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione.
In caso di spese condominiali di carattere straordinario il Condominio è legittimato ad agire sia verso il condomino che era proprietario al momento della delibera assembleare che aveva deciso l’esecuzione dei lavori, sia verso il soggetto che ha acquistato l’immobile dal primo, ed è quindi responsabile per le somme dovute per l’anno in corso e per l’anno precedente. Nei rapporti interni tra i due debitori, invece, salvo patto contrario, a sostenere le spese sarà il soggetto proprietario al momento della delibera assembleare.

 

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Cassazione, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199, sez. II civile

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