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L’eredità può essere accettata anche senza un atto scritto?

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L’eredità può essere accettata anche senza un atto scritto?
Si ha sempre diritto alla propria quota di legittima o dopo un determinato lasso di tempo si decade?

La legge prevede che l’eredità possa essere accettata in due modi: il primo è quello dell’accettazione espressa, ossia quello in virtù del quale il chiamato all’eredità, di fronte al pubblico ufficiale, dichiari espressamente di voler diventare erede e, di riflesso, di accettare l’eredità; il secondo, è quello dell’accettazione tacita: esso si concretizza nel momento in cui il chiamato all’eredità compie un’azione che presupponga necessariamente la sua volontà di diventare erede.
Un esempio tipico è quello in cui il chiamato all’eredità, che ha presentato la denuncia di successione ma che non ha ancora dichiarato espressamente di accettare l’eredità, venda uno dei beni caduti in successione.
È ben chiaro che se il chiamato all’eredità non avesse voluto diventare erede non avrebbe venduto uno dei beni caduti in successione. Vi è poi una fattispecie prevista espressamente dal legislatore che è quella del possesso dei beni ereditari: secondo il codice civile, infatti, qualora il chiamato all’eredità sia stato nel possesso dei beni ereditari (non necessariamente tutti) ed entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, coincidente con la data del decesso, non abbia fatto l’inventario e poi dichiarato di rinunciare o di accettare l’eredità con beneficio di inventario, egli si considera erede puro e semplice.
La legge prevede anche un termine entro cui dichiarare se si vuole accettare l’eredità: tale termine, di prescrizione, è di 10 anni; decorso tale termine, in caso di inattività del chiamato all’eredità, colui che avrebbe avuto diritto di accettare l’eredità in subordine al primo chiamato, potrà accettare l’eredità. Il termine sopra indicato, tuttavia, è di prescrizione e non di decadenza: ciò vuol dire che il primo chiamato all’eredità potrebbe accettare anche dopo i 10 anni, ma in tal caso il secondo chiamato all’eredità (ossia colui che potrebbe accettare in caso di inerzia o rinuncia del primo chiamato) se ha anch’egli accettato a sua volta, può ed eccepirgli il decorso del termine e, di riflesso, la prescrizione del suo diritto di accettare l’eredità.
Per quanto riguarda, invece, il diritto di legittima, esso segue le sorti del chiamato all’eredità: finché egli può diventare erede, lo può diventare con anche la quota di legittima.

 

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