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Cassazione, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25049, sez. I civile

ordinanza 16 settembre 2021

Cassazione, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25049, sez. I civile

CONTRATTI – VENDITA – Vendita immobiliare – Contratto preliminare – Domanda di esecuzione dell’obbligo di contrarre – Fallimento del promittente venditore.

Nell’ipotesi in cui il fallimento del promittente venditore sopravvenga nel corso di un giudizio inteso al trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c. e promosso dal promittente compratore – che abbia preventivamente trascritto la relativa domanda giudiziale – l’eventuale dichiarazione del curatore di sciogliere il preliminare non è idonea in alcun modo a incidere sull’esito della detta lite. Importante principio ribadito dalla corte di cassazione con la ordinanza in epigrafe: quando si sottoscrive un contratto preliminare, dai più conosciuto come compromesso, qualora una delle due parti non voglia andare a sottoscrivere il contratto definitivo, l’altra parte ha la possibilità di ottenere sentenza giudiziaria che sostituisca gli effetti del definitivo. La parte adempiente, in buona sostanza, può ottenere un provvedimento di un giudice che di fatto sostituisce la dichiarazione di volontà della parte inadempiente. Il contraente inadempiente, durante questo giudizio, potrebbe essere dichiarato fallito: la corte, in tal caso, espressamente afferma che anche in caso di fallimento, purché ci sia la trascrizione della domanda giudiziale fatta preventivamente, il curatore del fallimento non può ottenere lo scioglimento del contratto preliminare.

 

ordinanza 16 settembre 2021

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Cassazione, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25049, sez. I civile

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